Cassazione. Esenzione IMU: è necessario dimorare stabilmente e risiedere anagraficamente nello stesso immobile

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Con l’ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022, la Cassazione è tornata sul tanto dibattuto tema dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, richiamando, nella propria decisione, i numerosi provvedimenti intervenuti nel corso degli ultimi anni

L’esenzione IMU è prevista per la casa principale dall’art. 13, comma secondo, del D.L. n. 201/2011, richiede non soltanto che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che vi risiedano anagraficamente e, ai fini della spettanza e della fruizione della richiamata agevolazione per l’abitazione principale, deve riscontrarsi, nell’unità immobiliare, sia la dimora abituale del contribuente che quella dei suoi familiari.

La suprema Corte è arrivata all’ennesima ordinanza, tutte in linea con le precedenti, a seguito di un contenzioso tra un comune pugliese e la commissione regionale tributaria che aveva accolto il ricorso di un contribuente poiché, ancorchè  non separato legalmente , esso (il contribuente) dimorava stabilmente e aveva la residenza presso altro comune.

Di contro l’ente territoriale, deduceva in buona sostanza, che il contribuente può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per l’abitazione principale solo nell’ipotesi in cui, in riferimento alla stessa unità immobiliare, sia il possessore che il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente ma vi risiedano anche anagraficamente, pertanto aveva revocato al ricorrente il bonus dell’esenzione dell’IMU.

Dunque la Cassazione, ha dato torto all’ente comunale poichè ha ritenuto prima ed unica abitazione quella dove risiede il nucleo familiare anche se il capofamiglia, non separato legalmente, aveva la residenza in altro comune. Ovviamente il bonus non è duplicabile poichè la ratio di fondo della norma è quello di impedire la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro comune, da parte di uno dei due coniugi, tanto da crearsi l’alibi per richiedere un’altra esenzione.

Tra l’altro la Cassazione ben consapevole della direttiva ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che con la circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012, aveva chiarito che l’ubicazione degli immobili in comuni territoriali diversi offriva la possibilità di applicare, per entrambe le abitazioni, l’esenzione IMU, ribadisce che la prassi dell’Amministrazione finanziaria non costituisce fonte di diritti ed obblighi, posto che da essa non discende alcun vincolo neppure per la stessa autorità emanante (Cfr. Cass. 30 settembre 2020, n. 20819), con ciò prendendo le distanze dalla posizione ministeriale sul tema e sottolineando che, nel caso di specie, non fosse stato né dimostrato né riscontrata alcuna “effettiva necessità” di trasferimento in altra abitazione da parte del coniuge della contribuente, l’esenzione IMU è valida e concessa per un solo immobile considerato quale prima ed unica abitazione del nucleo familiare.

Sembra controverso ma è così.

Franco Marella

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