Il lavoratore lasciato a casa senza stipendio perché non vaccinato contro il Covid per i giudici può trovare un altro lavoro e in ogni caso il danno non è irreparabile
Sembra inverosimile ma diversi magistrati sono sulla stesa lunghezza d’onda.
Intanto vi propongo due sentenze. La prima è del Tribunale di Modena, n.2467/2021, la seconda è del Tar Lazio ordinanza 137/2022. Il tribunale di Modena senza tanti giri di parole sentenzia che, chi viene sospeso dal posto di lavoro e lasciato a casa senza retribuzione perché non si è vaccinato contro il Covid, non subisce un danno irreparabile, stessa cosa chiarisce il Tar Lazio, anzi, stigmatizza il Tar che la perdita del lavoro è un danno meramente patrimoniale limitato ad un periodo di tempo circoscritto. In ogni caso, a dire dei giudicanti, la legge non vieta di trovare un’altra occupazione.
Ma perché le due autorità giudiziarie sono giunte a queste conclusioni?
Il Tribunale di Modena rigetta il ricorso presentato da due operatrici sanitarie, dipendenti di una RSA, poiché non vaccinate, ed avvalla dunque, non solo la sospensione dall’impiego, ma anche la sospensione della retribuzione.
In buona sostanza il Tribunale, ribadendo il concetto già sottolineato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il diritto la salute non è senso unico ma ambivalente, bene ha fatto il datore di lavoro a sospendere le due operatrici sanitarie poiché la tutela della salute è collettiva e non attribuita e valida solo per il singolo.
Di più stabilisce il Tribunale di Modena, che nelle RSA ci sono soggetti estremamente fragili e quindi in tale contesto lavorativo la salute pubblica è obbligatoria e necessaria, visto tra le altre cose i numerosi decessi accaduti proprio nelle residenze per anziani.
Dunque la perdita della retribuzione, in conclusione per il tribunale, non causa comunque un danno imminente, visto che si tratta di un danno risarcibile a posteriori.
Il Tar, aggiunge, che un dipendente sospeso può trovare un altro lavoro!
Il caso invece di cui si è occupato in questi giorni il Tar del Lazio con l’ordinanza n. 137/2022 riguarda dei dipendenti scolastici, che hanno agito in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione, per ottenere l’annullamento:
– della nota n. 1889 del 07.12.2021 relativa al DL n. 172/2021, n. 172, nella parte in cui introduce dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per il personale della scuola (dirigenti scolastici);
– dell’Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico (dirigenti scolastici) nella parte in cui si prevede che i dati relativi allo stato vaccinale – a differenza degli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass – sono conservati nel SIDI e che i log applicativi dell’obbligo vaccinale e i dati relativi al personale in servizio soggetto alla verifica saranno custoditi nella banca dati del SIDI.”
Il TAR non rileva alcuna lesione dei diritti dei ricorrenti nei due provvedimenti impugnati in quanto atti meramente interni che forniscono agli uffici le modalità operative relative alla fonte legislativa che ha previsto l’obbligo vaccinale.
Il danno che gli stessi lamentano e che deriverebbero dalla sospensione dal diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa ha “comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo (“non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″ ex art. 4 ter, co.3 della ridetta legge 76 del 2021) e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito tout court ai soggetti non vaccinati di lavorare.”
Non sussiste neppure il fumus boni iuris perché i provvedimenti impugnati sono solo atti applicativi dell’obbligo vaccinale normativamente previsto dalla legge per il personale scolastico, ritenuto contrario alle norme costituzionali e comunitarie.
Franco Marella