Un balcone assolato, due piantine sul balcone, destinazione esclusiva all’uso personale, ed è fatta: uso terapeutico. Fatto lecito.
Non è reato coltivare due piantine di cannabis a scopo terapeutico in quanto trattasi di una mera attività domestica che porta ad ottenere un modesto quantitativo di sostanza. È quanto emerge dalla sentenza 20 gennaio 2022, n. 2388 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Non è difficile dipanare la matassa basta leggersi l’art. 73 comma 5 del D.P.R. n.309/1990 e valutare in ordine alla concreta entità del fatto posto in essere che deve tenere conto degli indici puntualmente previsti dal comma 5, ossia i “mezzi”, la “modalità” e le “circostanze” dell’azione nonché la “qualità” e “quantità” affinché possa ritenersi un fatto non punibile per particolare tenuità ex art.131 bis c.p.
Evidentemente il trasgressore ha avuto la sponda facile in cassazione perché avrà dimostrato che l’uso è personale e che non è dedito alla produzione e allo spaccio. Ma è dovuto arrivare in cassazione per vedersi riconosciuto la tenuità del fatto, posto che nei precedenti giudizi invece era stato condannato.
I Giudici di Cassazione hanno ritenuto che si trattava di coltivazione domestica, rivolta ad un uso personale e quindi priva del requisito della tipicità classica della produzione e spaccio. Tra l’altro non va dimenticato il presupposto dello “scopo terapeutico”; significa che il ricorrente ha una patologia tale che è consentito l’uso della cannabis e che questa sicuramente era stata prescritta da un medico.
Nella fattispecie, trattandosi di attività non abituale di coltivazione, intrapresa dall’imputato in forme del tutto rudimentali e per fini personali su due vasi collocati in un balcone della propria abitazione, con un numero davvero esiguo di piante ed un modesto quantitativo di principio attivo da esse complessivamente ricavabile, si ritiene che il caso in esame, anche in ragione della ragionevole destinazione del raccolto ad un uso personale terapeutico e della totale assenza di elementi sintomatici sia dell’inserimento dell’imputato in un mercato illegale, che della predisposizione di particolari cautele per aumentarne la produzione, la condotta deve essere correttamente inquadrata nell’ambito di una attività svolta in forma meramente domestica e, come tale, penalmente irrilevante.
A mio avviso ci sono tre aspetti che dovrebbero essere valutati: il primo, possibile che ci debbano essere ben 3 gradi di giudizio per un fatto giuridico di così particolare tenuità (5 anni di cause, tre gradi di giudizio e 12 giudici per stabilire una sentenza definitiva)? Il secondo, possibile che non possano essere organizzati piani terapeutici in ambulatorio o in ospedale per quanto riguarda l’uso della cannabis per il presupposto di cui dicevo prima, lo “scopo terapeutico”?; il terzo. Se la cannabis ormai è stata sdoganata e quindi si accetta che in effetti produce benefici e che tali sono evidenti e testimoniati dalla letteratura medico/scientifica, perchè non si avvia un franco e serio dibattito a tutti i livelli per chiarire una volta per tutte quali sono i limiti che abbiamo nell’accettare l’uso controllato della cannabis per uso terapeutico?
Stiamo parlando di usi terapeutici e nient’altro.
Franco Marella
Franco Marella