E’ un crimine lasciare il cane chiuso in macchina per ore

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I nostri amici a quattro zampe se potessero parlare ne direbbero di cose! Soprattutto direbbero di patimenti che non capiscono. Loro amano senza riserve e non capiscono gli atteggiamenti degli umani.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 24 febbraio – 8 ottobre 2021, n. 36713 a condannato un signore “disturbato” alla sanzione di 4000 euro perché aveva lasciato i suoi cani in auto chiusa ben ben e per tutta la notte senza acqua e cibo e senza possibilità di movimento. E ha fatto pure ricorso in Cassazione. Sarebbe stato meglio spendere quei soldi in utilità per i cani.

Il giudice di merito aveva, in particolare, ritenuto che la permanenza dei due cani nell’auto, protrattasi per oltre tre ore, integrasse una forma di detenzione incompatibile con la natura degli animali tale da produrre agli stessi gravi sofferenze, alla luce dell’impossibilità di movimento e di soddisfacimento delle più elementari necessità fisiologiche dei quadrupedi, considerato che si trattava di due esemplari di grossa taglia, che l’abitacolo era di esigue dimensioni, che al suo interno non erano state rinvenute ciotole per l’acqua e che il fatto si era svolto in una notte invernale senza adeguata protezione dalle intemperie.

I ricorrenti, evidentemente seccati per essere stati condannati, hanno pensato bene di fare ricorso spiegando come unico motivo che le sofferenze patite dai due cani non fossero state dimostrate, e che le condizioni di detenzione da cui erano state dedotte non fossero incompatibili con la natura degli animali domestici non essendo l’autovettura   un luogo insalubre. Eh già i cani possono stare al chiuso per ore, in auto senza muoversi ecc.

Ahimè la sanzione a mio parere non è congrua, ma la legge è legge e tali comportamenti sono di natura contravvenzionale, ragion per cui non richiede necessariamente che la condotta posta in essere sia sorretta dalla specifica volontà di infierire sugli animali, essendo sufficiente che sia determinata da condizioni oggettive di incuria o di negligenza.

In conclusione, la disposizione incriminatrice di cui all’art. 727 c.p. ha lo scopo di preservare l’animale da condizioni di detenzione o custodia  tali da infliggergli un dolore che ecceda, rispetto alla finalità perseguita dall’agente, la soglia di tollerabilità: pertanto è dalle condizioni complessive di detenzione che possono desumersi le gravi sofferenze, configuranti l’elemento costitutivo della fattispecie in questione, idonee ad incidere sulla sensibilità dell’animale come essere vivente, a prescindere da lesioni dell’integrità fisica dello stesso.

Maltrattare gli animali è in genere una vigliaccata, procuragli poi afflizioni con coscienza è da criminali.

Franco Marella

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