Il Decreto cautelare n.00919/2022 reg.prov.caut. della I Sezione bis del Tar Lazio, pubblicato il 14 febbraio 2022, pone un paletto: mette in discussione l’obbligo vaccinale che la legge ha imposto per alcune categorie di lavoratori, come quella dei militari. I militari/ricorrenti, sono stati destinatari di una Direttiva dello stato maggiore che ha imposto a tutti gli appartenenti l’assolvimento dell’obbligo vaccinale fino alla terza dose, con perdita del servizio, con effetto immediato, e contestuale sospensione dalla retribuzione e di altri diritti connessi.
I 26 appartenenti alle forze militari si sono rivolti al Tar Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, corredati dai relativi inviti a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale. I ricorsi erano stati presentati tramite lo studio legale Monte e Itamil, l’organizzazione sindacale italiana dei militari. L’avv. Monte contestava la sospensione dello stipendio e l’allontanamento dal servizio dei militari rei di non adempiuto all’obbligo vaccinale, come disposto dal decreto 172 del 26 novembre 2021 dicembre per le forze armate e altre categorie. L’avv. Monte in tale contesto aveva chiesto l’intervento del giudice monocratico per esprimersi nell’immediatezza sull’efficacia del provvedimento deciso dal governo e, con apposite circolari, ribadito anche dal ministero della Difesa.
Naturalmente i ricorrenti hanno richiesto l’accertamento del diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione. E ciò anche previa disapplicazione dell’art. 2 del D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, e previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Il Tar Lazio, ritenute legittime le doglianze, ha accolto il ricorso, sospendendo medio tempore (e cioè fino alla decisione definitiva che sarà resa a seguito della trattazione in camera di consiglio del 16 marzo prossimo) l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati.
Si paventa l’illegittimità costituzionale? In ogni caso dovrebbe essere dichiarata dalla Corte Costituzionale, passando previamente per un giudice che ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata!
Lo scenario potrebbe essere il seguente: se il Tar Lazio, alla camera di consiglio di marzo ritenesse la questione (di legittimità costituzionale) prospettata dai ricorrenti militari sia rilevante che non manifestamente infondata, la Consulta sarebbe chiamata a esprimersi. E, a questo punto, sarebbe in gioco l’obbligo vaccinale non solo per i militari bensì per tutte le ulteriori categorie obbligate dall’art. 2, insegnanti compresi.
Franco Marella