Sulla Corte Costituzionale

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“Illegittimità costituzionale”. E’ quanto
sentenziato dai Giudici in merito all’articolo n.3 della Legge pugliese  n.31/ 2021 “ Implementazione del Test prenatale
non invasivo (NIPT)” impugnata dal presidente Consiglio dei Ministri Mario
Draghi.

La Regione  in via sperimentale al fine di migliorare la
qualità della gravidanza delle partorienti dispone, per la durata di due anni,
l’erogazione del NIPT test quale screening prenatale per la diagnosi delle
Trisomie 13-18-21 in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri a
carico delle seguenti categorie : donne gravide di età inferiore a 40 anni al
concepimento e con risultato test combinato che prevede rischio compreso tra
1/301 e 1/1000, donne gravide di età maggiore o uguale a 40 anni al
concepimento.

L’Avvocatura dello Stato, per conto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene invece che le norme pugliesi
siano illegittime per contrasto con articolo n.117 della Costituzione.

 E ne
spiega le ragioni. In primis, violazione del principio di contenimento della
spesa pubblica sanitaria nonché della competenza dello Stato in materia di
determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

E’ rilevato inoltre che le indagini genetiche
indicate nella Legge d’Apulia  “ non sono
incluse all’attualità nei livelli essenziali di assistenza, sicchè la
disposizione stabilisce, facendone carico al Servizio sanitario regionale, un
livello ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale”.

Si rammenta che la Regione è tuttora impegnata
nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di
effettuare spese non obbligatorie, e quindi non può  “… individuare né garantire livelli ulteriori
di assistenza ponendo i relativi oneri in capo al servizio sanitario
regionale”.

Di conseguenza la previsione delle indagini
genetiche , realizzando un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli
essenziali, risulta in antitesi con il principio di riduzione della spesa
pubblica e altresì con la competenza dello Stato riguardo la fissazione dei
livelli di assistenza sanitaria.

Pertanto l’avv. Barbara Tidore, in
rappresentanza del presidente del Consiglio dei Ministri, chiede ai Giudici
della Corte Costituzionale  di “
dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare
l’articolo n.3 della Legge n. 31 del 6 agosto 2021 emanata dalla Regione Puglia
“.

Quest’ultima innanzi la Corte Costituzionale
contesta la fondatezza delle censure proposte dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri rilevando, tra l’altro, che “ il ricorso al NIPT favorirà un
sempre minore ricorso a pratiche di screening invasive come l’amniocentesi e la
villocentesi e che le sperimentazioni avviate in altre Regioni hanno comportato
un significativo risparmio della spesa sanitaria e notevole riduzione del
rischio di perdita fetale…Il carattere temporaneo della sperimentazione rende,
pertanto, l’iniziativa legislativa regionale coerente con l’ordinamento
costituzionale e, in particolare, con il principio di leale collaborazione tra
Stato e Regioni”.

I Giudici costituzionali pur constatando che
l’impugnazione del Presidente del Consiglio dei Ministri è sintetica, “osserva
che essa consente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni del
ricorso. Questa Corte ha in più occasioni affermato anche nei confronti della
stessa Regione Puglia che l’assoggettamento ai vincoli dei Piani di rientro dal
disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria.
In definitiva rimane inibita alla Regione la possibilità di introdurre
prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative
rispetto a quelle previste dallo Stato. Atteso tale contesto normativo il
NIPT  test previsto dall’intervento
regionale in esame costituisce una prestazione non contemplata dall’art.59 del
d.P.C.m. 12 gennaio 2017”.

Pertanto la Corte  dichiara “ l’illegittimità costituzionale
dell’art.n.3 della Legge n.31/2021 della Regione Puglia”.

Firmato : Giuliano Amato (presidente) e  Giulio Prosperetti(redattore).


NINO SANGERARDI

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