Il decreto aiuti bis n. 115/2022 introduce il bonus bollette che permette ai datori di contribuire al pagamento delle utenze dei propri dipendenti rimborsando o pagando importi fino a 600 euro limitatamente ai consumi del 2022. Il bonus è una misura limitata solo al periodo di imposta 2022, e non concorre a formare il reddito Irpef del lavoratore dipendente.
Non si tratta di un bonus erogato, come in tanti altri casi, dallo Stato, ma da datore di lavoro per provvedere al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino all”importo massimo di 600 euro.
Lo stesso può essere erogato anche in relazione a fatture che verranno emesse nel 2023. L”importante è che le bollette si riferiscano ai consumi del 2022.
I dettagli del bonus e del suo funzionamento sono indicati nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 dell”Agenzia delle Entrate, che si occupa anche del rapporto tra bonus bollette e bonus carburante art. 2 DL n. 21/2022, del superamento del limite massimo del bonus e della relativa tassazione e delle modalità applicative della misura.
I soggetti destinatari del bonus, stando all”interpretazione dell”Agenzia delle Entrare, sono quelli individuati dall”art. 51 comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Trattasi quindi di tutti coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o assimilato, così come determinato dall”art. 51 TUIR. Stante il richiamo del solo comma 3 dell”art. 51 citato l”Agenzia ritiene che il bonus possa essere erogato ad personam.
Come spiegato dall”Agenzia questa disposizione deve essere legata al comma 3 dell”art. 51 TUIR il quale dispone che “nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell”articolo 12.”
La lettura congiunta delle due disposizioni porta concludere che il bonus può essere impiegato per il pagamento delle utenze:
– di immobili adibiti ad uso abitativo posseduti o detenuti, in base di un titolo idoneo, direttamente dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, senza che rilevi che stessi abbiano stabilito la residenza o il domicilio in negli stessi, ciò che conta è infatti che gli stessi ne sostengano effettivamente le spese;
– intestate al condominio e ripartite fra i condomini;
– per le quali nel contratto di locazione è previsto un addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario), del coniuge e dei familiari, purché tali soggetti ne sostengano effettivamente la spesa. In questo caso, poiché il locatore viene rimborsato, non può nuovamente beneficiare del bonus, perché di fatto non ha sostenuto le spese per le utenze.
Il datore che eroga le somme previste per il pagamento o il rimborso delle spese per le utenze sostenute dai propri dipendenti deve conservare i documenti giustificativi della spesa, come le fatture pagate o una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà in cui il lavoratore deve attestare di possedere la documentazione che prova il pagamento delle utenze domestiche, riportandone gli estremi identificativi, come il numero della fattura, il soggetto a cui è intestata (se diverso e il rapporto con lo stesso) il tipo di utenza, l”importo, la data e il modo in cui ha provveduto al pagamento della stessa.
Per impedire che qualche lavoratore benefici più volte del bonus, questi deve rilasciare al datore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui deve risultare che le fatture presentate non siano già state pagate o rimborsate, in tutto o in parte, dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Infine va ricordato che il bonus non è una misura obbligatoria.
Franco Marella