Fisco: cambia l’accertamento, unico procedimento, invio pec e 8 anni per controlli

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Il nuovo ‘procedimento accertativo’ del fisco prevede la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento; razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi dei rischi. E’ quanto prevede il decreto legislativo collegato alla riforma fiscale, che introduce un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito e l’invio delle conseguenti comunicazioni attraverso la pec entro 8 anni. Secondo le slide diffuse dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri la disposizione ”effettua un intervento di coordinamento con le norme di attuazione dello statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo”.

Gli atti di recupero riguardano: crediti, sia non spettanti che inesistenti, compensati indebitamente, in tutto o in parte; importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti; cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Il procedimento accertativo prevede la possibilità di versare un terzo delle sanzioni. Con riferimento all’indebito utilizzo del credito, viene definito un unico periodo di decadenza del potere di notifica dell’atto entro 8 anni dall’utilizzo dello stesso

I controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi possono essere automatici o formali e, nel caso in cui dovessero emergere delle incongruenze, l’Agenzia delle entrate notifica al contribuente l’avviso bonario. Le soluzioni tra cui scegliere sono tre: pagare le somme con una sanzione ridotta al 10% in caso di controllo automatico e al 20% in caso di controllo formale; procedere al versamento in forma rateale secondo le istruzioni presenti nell’avviso; presentare le proprie osservazioni chiedendo l’annullamento parziale o totale dell’avviso; non procedere al pagamento, con conseguente iscrizione a ruolo e notifica della cartella.

Il decreto legislativo prevede un coordinamento che opera lungo le seguenti direttrici fondamentali: più chiara configurazione della disciplina dell’accertamento con adesione; abrogazione dell’invito obbligatorio in quanto superato dalla nuova impostazione generale; previsione della verifica di pagamento dell’importo convenuto, o della prima rata, come condizione per il rilascio della copia della definizione del rapporto tributario; previsione dell’applicabilità dell’accertamento con adesione agli atti di recupero.

La ‘pretesa tributaria’ si svilupperà su 3 direttrici: procedimento di accertamento dell’imposta e delle sanzioni; atti di recupero; atti emessi a seguito di controlli automatizzati. L’accertamento dell’imposta e delle sanzioni si svilupperà in una prima fase di processo verbale di constatazione, emesso dall’Agenzia delle entrate o dalla guardia di finanza. Successivamente scatterà l’atto di accertamento e, una volta notificato il procedimento, il contribuente può decidere se aderire entro 30 giorni dalla notifica, con la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo edittale. L’Agenzia delle entrate notifica entro i successivi 60 giorni l’atto di definizione.

Nella disposizione è specificato che i termini per l’accertamento restano sospesi. Chi non aderisce alla proposta, entro 30 giorni, riceverà una notifica dello schema del provvedimento di accertamento. Inoltre, nei successivi 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 nei casi di maggiore complessità, viene avviato il contraddittorio. In questo caso il contribuente può aderire allo schema del provvedimento, pagando l’imposta con sanzioni a un terzo. In alternativa il contribuente può proporre un’istanza di accertamento con adesione o attendere la notifica del provvedimento definitivo per poterlo impugnare

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